20 Aprile 2016

Statuto

STATUTO SOCIALE

(Il documento originale firmato è disponibile in formato PDF a questo indirizzo)

Allegato B al rep. n. 43391/19167

 

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO
Art. 1) Denominazione
È costituita, ai sensi dell’articolo 156 D. Lgs 163/2006, una società di progetto nella forma di Società per Azioni con la denominazione “AUTOSTRADA CAMPOGALLIANO SASSUOLO S.P.A.”, in sigla “AUTOCS S.P.A.”, nel prosieguo richiamata con il termine “Società”.
Art. 2) Sede sociale
2.1. La società ha sede legale in Trento, all’indirizzo risultante dall’iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese.
2.2. L’organo amministrativo potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, mentre per l’istituzione e la soppressione di sedi secondarie è necessaria la decisione dell’assemblea dei soci.
Art. 3) Domicilio dei Soci
Il domicilio dei Soci – intendendosi per domicilio l’indirizzo, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica – per quello che concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.
Art. 4) Durata della Società
La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta), salvo proroghe.
Art. 5) Oggetto sociale
5.1. La Società ha per oggetto l’esecuzione delle opere e dei servizi previsti dal contratto di concessione (in seguito “Convenzione”) avente ad oggetto le attività di progettazione, realizzazione e gestione del collegamento autostradale Campogalliano-Sassuolo tra la A22 e la SS 467 “Pedemontana” aggiudicata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (in seguito anche “Concedente”) in esito a procedura ristretta indetta da ANAS S.p.A. ai sensi degli arti. 55, comma 6, 143, comma 1, 144 e 177 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii..
5.2. Per il conseguimento dell’oggetto sociale nei termini sopra indicati, la Società potrà compiere tutte le attività ritenute opportune, ed esercitare ogni idonea funzione tecnica, industriale e promozionale, potrà altresì prestare e/o ricevere fideiussioni e cauzioni, nonché stipulare autonomi contratti a garanzia delle obbligazioni dalla medesima e/o nei confronti della medesima assunte e potrà inoltre contrarre mutui o più in generale ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento concedendo all’uopo in garanzia propri beni mobili, immobili e crediti, come potrà compiere, infine, qualsiasi operazione, mobiliare (ad eccezione dell’intermediazione in valori mobiliari e delle altre attività per le quali la legge prevede specifici titoli autorizzativi o abilitativi comunque denominati), immobiliare, commerciale, nonché le operazioni di cessione pro soluto e/o pro solvendo di tutti o di parte dei propri crediti ovvero la relativa cartolarizzazione purché non nei confronti del pubblico e nei limiti imposti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
5.3. La Società potrà assumere, purché in via non prevalente e comunque non ai fini di collocamento, partecipazione anche azionaria, in altre società costituite o costituende aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio.

TITOLO II – CAPITALE SOCIALE
Art. 6) – Capitale e azioni
6.1. Il capitale sociale è determinato in Euro 70.000.000,00 (settantamilioni virgola zero zero) ed è diviso in numero 70.000.000 (settantamilioni) azioni aventi un valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna.
6.2. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari. Le azioni sono nominative e conferiscono eguali diritti ai loro possessori. Ogni azione è indivisibile, la sua titolarità implica accettazione del presente statuto.
6.3. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura o di crediti.
Art. 7) – Circolazione delle azioni
7.1. I trasferimenti di azioni saranno possibili solo ed esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalle norme nazionali e comunitarie eventualmente applicabili, dalle norme regionali, regolamentari, di gara e previste nella Convenzione in materia di trasferimento delle azioni delle Società di Progetto, nonché nel rispetto dei patti e degli accordi stipulati dai Soci.
7.2. Con il termine “trasferimento” si intende non solo la vendita, ma qualunque negozio e/o negozi comunque denominati, anche a titolo gratuito, inclusi conferimenti e permute o, comunque, qualsiasi altra forma di cessione che consista in un mutamento della titolarità della partecipazione o in forza del quale o dei quali si consegna, in via diretta o indiretta, o anche solo fiduciaria, il risultato del trasferimento a terzi della quota, ivi comprese le garanzie reali ad esclusione di quelle che tutti i soci assumessero unitariamente per la strutturazione di un’operazione di debito bancario.
Art. 8) – Recesso del socio
8.1. Il recesso potrà essere esercitato dal socio esclusivamente nei casi previsti dalla legge.
8.2. Non compete comunque il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all’approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata nonché l’introduzione, la modificazione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
8.3. Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. agli altri soci, a tutti gli amministratori e ai componenti il collegio sindacale owero all’organo di controllo contabile, se nominato, depositando presso la sede sociale le azioni per le quali esercita il recesso.
La raccomandata dovrà essere spedita a tutti i soggetti sopra indicati entro quindici giorni dalla data in cui è stata iscritta nel Registro delle Imprese la deliberazione assembleare che legittima il recesso, oppure entro trenta giorni dalla data in cui il socio recedente dimostri di essere venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso.
Gli amministratori dovranno annotare senza indugio nel libro soci l’awenuto ricevimento della comunicazione di recesso.
Il diritto di recesso avrà effetto nei confronti della società il quindicesimo giorno successivo alla data in cui è stata ricevuta l’ultima delle raccomandate A.R. inviate dal socio recedente a norma del terzo capoverso del presente articolo, salvo quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 2437 bis del Codice Civile.
8.4. Per quanto riguarda i criteri di determinazione del valore delle azioni e il procedimento di liquidazione si applicano le norme di legge.

TITOLO III – ASSEMBLEE
Art. 9) – Assemblea dei soci
9.1. L’assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.
9.2. L’assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.
Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell’assemblea ordinaria:
a) l’approvazione del bilancio;
b) la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del Collegio Sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
d) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
e) l’approvazione dell’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
f) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo Statuto per il compimento degli atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti.
9.3. Sono invece di competenza dell’assemblea straordinaria:
a) le modifiche dello Statuto;
b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
c) l’emissione di prestiti obbligazionari convertibili nel rispetto nei termini di cui all’articolo 157 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
d) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto. 9.4. Ogni azione dà diritto ad un voto.
Art. 10) – Convocazioni assembleari
10.1. L’assemblea è convocata dall’organo amministrativo quando questi lo ritenga necessario oppure ogni qualvolta ne facciano domanda tanti Soci che rappresentino almeno il decimo del Capitale Sociale, ai sensi dell’art. 2367 del Codice Civile.
10.2. L’Assemblea deve essere convocata dall’organo amministrativo almeno una volta all’anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società.
L’assemblea è convocata nel Comune ove ha sede la società, o anche altrove, purché in Italia.
In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l’assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.
10.3. L’awiso di convocazione deve indicare:
– il luogo in cui si svolge l’assemblea;
– la data e l’ora di convocazione dell’assemblea;
– le materie all’Ordine del Giorno;
– le altre menzioni eventualmente prescritte dalla legge.
10.4. L’assemblea deve essere convocata mediante mezzi che
garantiscano la prova dell’awenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell’assemblea e precisamente, in alternativa:
– mediante lettera raccomandata con awiso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro soci o consegnata a mano e sottoscritta in calce per ricevuta;
– oppure mediante messaggio di posta elettronica certificata inviato all’indirizzo di utenza indicato sulla Visura camerale di ciascun socio. 10.5. Nell’awiso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione per il caso in cui, nell’adunanza precedente, l’assemblea non risulti legalmente costituita. L’assemblea di seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell’assemblea di prima convocazione.
Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell’awiso, l’assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, sempre con le modalità previste al comma precedente.
Anche in mancanza di formale convocazione, l’assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l’intero capitale sociale e partecipa all’assemblea la maggioranza dei componenti dell’organo amministrativo e di controllo.
In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
10.6. L’assemblea può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi in audiovideoconferenza; in particolare, è necessario che:
a) sia consentito al Presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
La riunione si considera tenuta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.
Art. 11) – Diritto di voto e deleghe
11.1. Hanno diritto di intervenire all’Assemblea i Soci che siano legittimati all’esercizio del diritto di voto ai sensi di legge. I Soci che non siano già iscritti nel Libro Soci dovranno depositare – almeno due giorni prima della data fissata per l’apertura dei lavori assembleari – i propri titoli, ovvero la relativa certificazione, presso la sede sociale o presso le banche indicate nell’awiso di convocazione. I titoli depositati non potranno essere ritirati prima che l’Assemblea abbia avuto luogo.
11.2. Ogni Socio che abbia diritto di intervento all’Assemblea può farsi rappresentare da altra persona anche non socio purché delegato per iscritto.
11.3. La rappresentanza può essere conferita anche per più assemblee. 11.4. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri dell’organo amministrativo o ai Sindaci o ai soggetti incaricati del controllo contabile o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate, o ai membri dell’organo amministrativo o ai Sindaci o ai soggetti incaricati del controllo contabile o ai dipendenti di queste.
Art. 12) – Presidenza dell’assemblea
12.1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza, l’Assemblea elegge il proprio Presidente, a maggioranza dei presenti.
12.2. Spetta al Presidente dell’Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell’adunanza ed accertare i risultati delle votazioni, nonché compiere le attività di cui all’art. 2371 del c.c..
Art. 13) – Quorum costitutivi e deliberativi
13.1. Salvo quanto previsto dal quarto comma dell’art. 2369 del codice civile, l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera in prima e in seconda convocazione con la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.
13.2. Le votazioni sono palesi.
13.3. Per le nomine alle cariche sociali, in caso di parità di voti, si intende eletto il candidato più anziano d’età.
Art. 14) – Verbalizzazione della delibera
14.1. Il Presidente dell’Assemblea è assistito da un Segretario nominato dalla stessa Assemblea a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni dell’Assemblea sono fatte constatare da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
14.2. Nei casi di legge ed, inoltre, quando il presidente dell’Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da Notaio.

TITOLO IV – AMMINISTRAZIONE
Art. 15) – Organo amministrativo
15.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) fino ad un numero massimo di 8 (otto) componenti eletti dall’Assemblea, nel rispetto dell’equilibrio tra generi, almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all’unità superiore.
15.2. I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di onorabilità previsti dalla normativa vigente per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di concessioni e appalti di lavori, servizi e forniture, nonchè dalla normativa antimafia. Essi, inoltre, devono essere in possesso di requisiti di professionalità idonei alla carica.
Almeno 1 (un) Amministratore dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall’art. 148, comma 3°, lett. b) e c) del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
Art. 16) – Nomina, cessazione e sostituzione dell’organo
amministrativo
16.1. Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina, e comunque non oltre tre esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
16.2. Qualora per dimissioni o altre cause vengano a mancare uno o più Amministratori, si provvede alla loro sostituzione nei modi stabiliti dall’art. 2386 C.C. e nel rispetto dell’equilibrio tra generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.
16.3. Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa, venga a mancare, prima della scadenza del mandato, la maggioranza degli Amministratori nominati dall’Assemblea, l’intero Consiglio di Amministrazione deve ritenersi decaduto. Gli amministratori rimasti in carica provvedono a convocare, d’urgenza, l’assemblea per la nomina dell’intero Consiglio.
16.4. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l’Assemblea per la nomina dell’intero consiglio deve essere convocata d’urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
Art. 17) – Presidenza del Consiglio di Amministrazione
17.1. Il Consiglio, qualora non vi abbia proweduto l’Assemblea ovvero l’atto costitutivo, elegge fra i suoi membri il Presidente ed un Vice Presidente, nonché, anche per ogni seduta, un Segretario il quale potrà essere nominato anche tra le persone estranee al Consiglio.
17.2. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e prowede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. 17.3. Al Presidente, al quale spetta la rappresentanza legale della Società, saranno conferiti tutti i poteri necessari per la conduzione della Società.
Art. 18) – Poteri gestori e delega dei poteri gestori
18.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione e il raggiungimento dell’oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che il presente Statuto o la legge, in modo tassativo, riservano all’Assemblea.
18.2. Il Consiglio può conferire poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con le limitazioni che – oltre a quelle di legge – ritenga opportune, al Presidente, al Vice Presidente e ad Amministratori Delegati. 18.3. Sono riservate in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione le deliberazioni su tutte le materie di cui all’art. 2381, comma 4, del Codice Civile e le deliberazioni sulle seguenti materie:
– attribuzione funzione, responsabilità, poteri e relativi compensi al Presidente, al Vice Presidente, agli amministratori delegati e membri del Comitato Esecutivo;
– rilascio da parte della Società e da parte dei Soci di garanzie diverse da quelle contemplate nel/i contratto/i da stipularsi con le Banche Finanziatrici e/o previsti nella Convenzione;
– approvazione, modifiche, integrazioni e/o aggiornamenti del Piano Economico Finanziario;
– assunzione di finanziamenti bancari per un ammontare eccedente quello previsto nel Piano Economico Finanziario;
– approvazione del contratto di affidamento ai Soci Costruttori delle attività di progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori ed attività connesse;
– approvazione del contratto di affidamento dei Servizi di gestione autostradale a Autobrennero;
– affidamento dell’incarico di arranging finanziario e stipula del contratto/i di finanziamento;
– modifiche alla Convenzione;
– azioni legali nei confronti della Concedente.

Potranno essere altresì nominati dall’organo amministrativo Consiglieri Delegati ed eventuali procuratori per singoli atti, determinandone i poteri.
Art. 19) – Delibere del Consiglio d’Amministrazione
19.1. Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove purché nell’ambito del territorio dello Stato italiano, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario ovvero ne sia fatta domanda scritta da almeno tre dei suoi componenti.
Il Consiglio è convocato dal Presidente con idoneo awiso, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e dell’elenco delle materie da trattare, da effettuarsi presso il domicilio di ciascun consigliere e di ciascun sindaco effettivo almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza consiliare, con mezzi di spedizione consistenti, alternativamente, nella lettera raccomandata con awiso di ricevimento, nel fax, nel messaggio di posta elettronica con awiso di ricevimento, ovvero nella lettera consegnata a mano e sottoscritta in calce per ricevuta. Nei casi di urgenza, la predetta convocazione può essere effettuata con messaggio di posta elettronica con awiso di ricevimento da effettuarsi ai suindicati domicili almeno due giorni prima.
19.2. In difetto delle formalità di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando sono presenti tutti gli Amministratori e i Sindaci in carica; in tal caso gli intervenuti concorderanno unanimemente gli argomenti da trattare.
19.3. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
b) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
c) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.
19.4. Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte secondo quanto disposto dall’articolo 2388 del codice civile.
19.5. È richiesta la maggioranza qualificata, con la presenza e con il voto favorevole di almeno il 70% (settanta per cento) dei consiglieri in carica, per l’assunzione di delibere in ordine alle seguenti materie:
– attribuzione funzione, responsabilità, poteri e relativi compensi al Presidente, al Vice Presidente, agli amministratori delegati e membri del Comitato Esecutivo;
– rilascio da parte della Società e da parte dei Soci di garanzie diverse da quelle contemplate nel/i contratto/i da stipularsi con le Banche Finanziatrici e/o previsti nella Convenzione;
– approvazione, modifiche, integrazioni e/o aggiornamenti del Piano Economico Finanziario;
– assunzione di finanziamenti bancari per un ammontare eccedente quello previsto nel Piano Economico Finanziario;
– approvazione del contratto di affidamento ai Soci Costruttori delle attività di progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori ed attività connesse;
– approvazione del contratto di affidamento dei Servizi di gestione autostradale a Autobrennero;
– affidamento dell’incarico di arranging finanziario e stipula del contratto/i di finanziamento;
– modifiche alla Convenzione;
– azioni legali nei confronti della Concedente.
19.6. Il Consiglio di Amministrazione prowede inoltre alla definizione della struttura operativa della Società definendo ruoli, poteri e deleghe in funzione dei livelli di responsabilità e delle attività che saranno affidate ai soci, per quanto non già definito nel presente Statuto, nei patti e/o accordi stipulati dai Soci.
19.7. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nell’apposito libro, qualora la legge non prescriva forme ulteriori.
Art. 20) – Comitato Esecutivo
20.1. Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare nel suo seno un Comitato Esecutivo composto da un minimo di tre a un massimo di quattro membri, definendone compiti, poteri e regole di funzionamento.
20.2. Il Comitato Esecutivo della Società adotta le proprie deliberazioni secondo le modalità previste per il Consiglio di Amministrazione.
Art. 21) – Poteri di rappresentanza
La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio d’Amministrazione e, in sua assenza o impedimento, al Vicepresidente. Spetta altresì ai consiglieri nei limiti della delega ricevuta dal Consiglio.
Il Presidente ha inoltre la rappresentanza contrattuale nei confronti dell’Ente concedente e rappresenta la Società in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative in ogni grado di giurisdizione e anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all’uopo awocati, procuratori alle liti, arbitri nei limiti di legge, nonché di revocarli, presentare querela e rinunziarvi.

TITOLO V – BILANCIO ED UTILI
Art. 22) – Bilancio e utili
22.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
22.2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla compilazione del bilancio redatto ai sensi di legge, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
22.3. Dagli utili netti risultanti dal bilancio di esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costruire la riserva legale fino a che l’ammontare di detta riserva non abbia raggiunto il quinto del Capitale Sociale.
22.4. L’utile residuo sarà destinato secondo quanto deliberato dall’Assemblea Ordinaria.

TITOLO VI – CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ E CONTROLLO CONTABILE
Art. 23) – Collegio Sindacale
23.1. Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e del presente
Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Inoltre verifica l’andamento della gestione aziendale anche attraverso il monitoraggio di parametri ed indicatori.
23.2. Il Collegio Sindacale è composto di cinque Sindaci effettivi e di due supplenti. La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare l’equilibrio tra i generi, almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all’unità superiore.
A norma dell’art. 3 della legge 28 aprile 1971 n. 287 è riservata al Ministero dell’Economia e delle Finanze la nomina del Presidente del Collegio Sindacale ed al concedente della concessione quella di un Sindaco Effettivo. I rimanenti tre sindaci effettivi e i due membri supplenti vengono nominati dall’Assemblea.
Il Collegio Sindacale opererà almeno con tre Sindaci Effettivi e l’Assemblea dei Soci provvederà a nominare tra questi il Presidente, fino quando non saranno effettuate le nomine previste all’art. 3 della legge 28 aprile 1971 n. 287.
In concomitanza alla nomina da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Presidente nominato in precedenza dall’Assemblea assumerà la carica di Sindaco Effettivo.
23.3. L’assemblea determina il compenso per tutta la durata dell’incarico. Per tutta la durata del loro incarico, i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all’art. 2399 e all’art. 2409 bis del Codice Civile. La perdita di tali requisiti determina l’immediata decadenza del sindaco.
In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età, nel rispetto degli articoli 2397, II comma, e 2401 del Codice Civile, nel rispetto della ripartizione indicata al precedente art. 23.2. e nel rispetto dell’equilibrio tra generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente. I sindaci scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
23.4. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 24) – Revisione legale dei conti
La revisione legale dei conti verrà affidata ad una società di revisione iscritta nel Registro revisori istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L’incarico alla Società di revisione è conferito dall’Assemblea ordinaria, su proposta motivata del Collegio Sindacale, e ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico.
L’Assemblea determina il corrispettivo spettante alla Società di revisione per l’intera durata dell’incarico.

TITOLO VII – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 25) – Scioglimento e liquidazione
Per lo scioglimento e la liquidazione della Società si procederà ai sensi degli articoli 2484 e seguenti del codice civile.

TITOLO VIII – CONTROVERSIE
Art. 26) – Foro Esclusivo
Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra la Società ed i soci, tra gli organi sociali, tra i soci, tra gli organi sociali ed i soci oppure avente ad oggetto rapporti societari, l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario e quant’altro previsto in materia dal D.Lgs 5/2003, in ordine alla validità e/o interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del presente statuto e di ogni rapporto, documento, atto e/o fatto da esso derivante e/o ad esso connesso, è fin d’ora deferita esclusivamente al Foro in cui ha sede legale la società.

TITOLO IX – DISPOSIZIONE FINALE
Art. 27) – Disposizione finale
Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme speciali di riferimento.

 

Emilio Sabattini
Arcadio Vangelisti (Notaio L.s.)

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.
Copia su supporto informatico conforme al documento origina¬le formato su supporto cartaceo, ai sensi dell’articolo 22 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro delle Imprese.